Sul territorio italiano la Legge 13/1989, insieme al decreto attuativo DM 236/89, stabilisce quali sono gli ambiti di applicazioni relativi alle esigenze di abbattimento barriere architettoniche tramite servoscala e piattaforme elevatrici.
Le piattaforme elevatrici rispondono alla Direttiva Europea Macchine 42/2006, e sono assimilabili agli ascensori per disabili.
La raccomandazione di legge prevede a riguarda delle dimensioni ascensore disabili un vano di corsa con dimensioni minime pari a m 1,200 di profondità per 0,800 m di larghezza.
La normativa
Le dimensioni ascensori disabili previste dal DM 236/89 sono valide sia per gli ambienti pubblici (luoghi della pubblica amministrazione così come scuole, ristoranti, banche, negozi, ecc.) che per le abitazioni private.
Lo stesso DM 236/89 ammette una deroga qualora, in ambito privato, non ci sia la possibilità di avere disponibili le misure minime di ascensori per disabili pari m 1,200 di profondità per 0,800 m di larghezza.
La larghezza minima delle porte per consentire il passaggio della sedia a rotelle
A livello nazionale esistono leggi regionali che prescrivono larghezza minima di porte per disabili, che variano da m 0,800 a m 0,900.
Anche in questo caso la normativa nazionale prevede deroghe per la larghezza minima porta disabili qualora la necessità di abbattimento barriere incontri spazi ristretti che permettano comunque il passaggio di una persona su sedia a rotelle.
Per agevolare l’apertura porte disabili esistono diverse soluzioni (telescopiche a impacchettamento, oppure a battente motorizzate, o a doppio battente motorizzate) in funzione dell’ottimizzazione degli spazi e del miglior servizio possibile al passaggio di sedia a rotelle.